Gentilissimi Colleghi
in base al tenore letterale dell’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11/2020, non è chiaro se la sospensione dei termini operi con riferimento a tutti i procedimenti pendenti, oppure solo con riferimento a quelli nei quali è fissata udienza tra il 9 e il 22 marzo 2020.
La relazione illustrativa, sostitutiva di quella precedente, al disegno di legge di conversione del decreto, contiene un’interpretazione, da un punto di vista letterale, estensiva dell’articolo 1 comma 2, e che di seguito si riporta : “Il comma 2 dello stesso articolo 1, con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”.
Ed infatti l’inciso “anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato” non è espressamente riportata nel testo dell’art. 1 comma 2 del decreto legge.
La relazione illustrativa non ha tuttavia valore normativo.
All’intenzione del legislatore, che non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore stesso ed intesa come volontà oggettiva della norma, può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge.
La legge di conversione che andasse a modificare, sul punto, il testo del decreto legge, avrebbe efficacia ex nunc, quindi dalla data di approvazione della legge di conversione.
Solo una norma di interpretazione autentica avrebbe effetti ex tunc.
Sia il CNF che l’Unione Camere Penali hanno per questo motivo chiesto al Ministro un’interpretazione autentica delle norma.
In sintesi, e sempre in assenza di una norma di interpretazione autentica, qualora il decreto legge venisse approvato senza espresse modifiche sul punto, l’applicazione o meno della sospensione dei termini a tutti i procedimenti pendenti si risolverebbe in una questione interpretativa da risolvere giudizialmente.
Nell’ipotesi in cui il decreto venisse invece approvato con modifiche e con l’espressa estensione della sospensione dei termini a tutti i procedimenti pendenti, la sospensione così espressamente prevista avrebbe efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, fermi i problemi interpretativi sopra detti per il periodo precedente.
Tra gli elementi che caratterizzano la responsabilità civile del professionista, insieme a quelli della diligenza e della perizia, vi è anche quello della prudenza, sicchè l’interpretazione cautelativa che si imporrebbe agli avvocati sembra quella di ritenere, allo stato, che gli unici termini sospesi dal decreto legge sono quelli che riguardano procedimenti con udienze fissate tra il 9 marzo e il 22 marzo.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Antonio Lessiani