Gentilissimi Colleghi,
in allegato la disposizione del Presidente f.f. del Tribunale di Teramo, assunta ai sensi dell’art. 83 comma 5 del D.L. n. 18/2020, in ordine ai procedimenti per i quali non operano la sospensione sino al 15 aprile 2020 ed i rinvii di ufficio.
Si ribadisce, per i procedimenti civili, e tale indicazione dovrà essere ritenuta valida anche per il periodo successivo al 15 aprile 2020, che costituisce modalità preferenziale di trattazione innanzitutto quella di cui al comma 7 lettera h) del predetto art. 83 D.L. 18/2020.
Raccomando la massima collaborazione a riguardo, poiché tale modalità consentirà, ad esempio, di poter trattenere in decisione, da parte dei Giudici, il maggior numero di cause possibili, il tutto nell’interesse, oltre che delle parti, anche degli avvocati.
Per le altre ipotesi, varrà la modalità di trattazione di cui alla lettera f) del comma 7 della stessa norma, quindi mediante collegamenti da remoto (programmi Skype for Business o Teams); forniremo a breve specifica informativa tecnica sulle modalità di utilizzo di tali programmi.
Ove la trattazione con le predette modalità non fosse possibile o consentita, e quindi in via residuale, le udienze si svolgeranno con la partecipazione delle parti e sempre se possibile attuare le garanzie previste dalla norma a tutela della salute.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Antonio Lesssiani