C.O.A.: comunicazione Pratica Forense
Gentilissimi Colleghi,
Vi informo che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, nel corso della riunione del 22.4. u.s., tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso e dei provvedimenti normativi che hanno disposto la sospensione delle attività giudiziarie, visto l’art. 6, comma 3, del D.L. 8/4/2020 n. 22, per il quale “Il semestre di tirocinio professionale, di cui all’art. 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E’ ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all’articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all’articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all’interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione”, ha deliberato di recepire quanto disposto dalla norma citata e di sospendere i colloqui finalizzati alla verifica dello svolgimento della pratica forense fino al 31 maggio 2020, riservando di adottare tutti gli ulteriori ed opportuni provvedimenti in ragione dell’evolversi della situazione.
Si invitano i Colleghi iscritti a favorire lo svolgimento della pratica forense, nel periodo in corso, anche mediante coinvolgimento da remoto dei praticanti nelle attività di studio che sarà possibile svolgere nel rispetto dei provvedimenti restrittivi attualmente vigenti.
Il libretto di pratica forense andrà provvisoriamente inviato mediante scansione in formato pdf all’indirizzo PEC dell’Ordine, relativamente alla parte da convalidare, unitamente ad eventuali allegati, fermo restando l’obbligo di depositare l’originale presso gli Uffici dell’Ordine non appena sarà possibile
Cordiali saluti.
Il Presidente
Antonio Lessiani