Organismo di Mediazione: informativa proroga svolgimento mediazioni da remoto.

Gent.mi Colleghi,

nel far seguito alla comunicazione inviataVi in data 11 maggio 2020 dallo scrivente Organismo di Mediazione ed alla luce

  • del decreto legge 30/04/2020 n. 28  che ha indicato al  31 luglio 2020 la data di cessazione del periodo di "emergenza sanitaria";
  • della Circolare  del  Capo Dipartimento  dell'Organizzazione  Giudiziaria  del Ministero della Giustizia in data 02/05/2020 Prot. n. 70897/U con la quale dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 è stato individuato un arco temporale di graduale ripresa  dell'attività degli uffici giudiziari  e  durante  il  quale  i   Capi  degli  Uffici giudiziari  dovranno  adottare  le  misure organizzative,   anche   relative  alla  trattazione  degli  affari   giudiziari,   necessarie   per consentire  il  rispetto delle  indicazioni  igienico-sanitarie fornite dall'Autorità  sanitaria  e indicate dal Governo;
  • del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di Teramo n. 24/2020 con il quale sono state predisposte misure organizzative per la trattazione degli affari giudiziari per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020,

si comunica

che gli incontri di mediazione proseguiranno nella modalità da remoto fino al 31 luglio 2020 come previsto altresì dall’art. art. 83, comma 20 bis del DL 18/20 come convertito:

 “Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”

Cordiali saluti

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo

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