Gent.mi Colleghi,
nel far seguito alla comunicazione inviataVi in data 11 maggio 2020 dallo scrivente Organismo di Mediazione ed alla luce
si comunica
che gli incontri di mediazione proseguiranno nella modalità da remoto fino al 31 luglio 2020 come previsto altresì dall’art. art. 83, comma 20 bis del DL 18/20 come convertito:
“Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”
Cordiali saluti
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo