Difese di ufficio: esenzione da tassazione e contributo opinamento parcella.

Care Colleghe e Cari Colleghi,

in relazione alla controversa questione relativa alle spese di opinamento per l’attivazione della procedura di recupero del credito professionale del difensore d'ufficio di soggetti reperibili ed inadempienti, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, con delibera del 4 agosto 2020, ha deciso di equiparare tale procedura a quella prevista dall'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 che, richiamando l'art. 32 disp. att. c.p.p., prevede espressamente l'esenzione da tassazione e dal versamento del contributo di opinamento al Consiglio, ferme restando le attuali modalità di presentazione.

Per il difensore di ufficio di persona reperibile, ma inadempiente, l’art 116 DPR n.115/02 (T.U. spese di giustizia) prevede, infatti, che il compenso sia a carico dello Stato "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito".

L’art. 32 disp. att. C.p.p. prevede d’altra parte che “Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese”.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo ha quindi deliberato di esentare da tassazione le richieste di opinamento riguardanti l’attività in materia di difesa d’ufficio se l’istante espressamente dichiara che la richiesta di liquidazione è formulata ai sensi dell’art. 32 citato. L’istanza deve essere corredata da idonea documentazione dalla quale possa desumersi la ragionevole impossibilità di recupero del credito professionale nei confronti dell’assistito.

Si precisa, come da nota prot. m_dg.DAG.02/03/2015.0035344.U della Dir. Gen. della Giustizia Civile, che con l’art. 32 del T.U. delle spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – “si fissa il principio generale per il quale le spese di notifica, effettuata a mezzo dell’ufficiale giudiziario, devono essere anticipate dalla parte richiedente.”

La precitata norma prevede un’esenzione dal pagamento di tali spese per i procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, ma tale esenzione non si estende fino a ricomprendere i crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio ex art. 32 disp.att. c.p.p., mancando un’esplicita menzione degli stessi nel testo normativo di cui trattasi.
Sul punto la nota della Direzione Generale della Giustizia Civile chiarisce, con riferimento alla richiesta di notifica di atti stragiudiziali in regime di esenzione da spese, “che tale attività di notifica non può dirsi esente dal pagamento delle relative spese di notifica, non potendosi affermare che nella dizione di: usata dal legislatore nel citato art. 32 disp. att. c.p.p. sia ricompresa la prodromica attività stragiudiziale (ad esempio invio di una diffida di pagamento)”.

Pertanto, la diffida ad adempiere al cliente/debitore, notificata a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, pur rientrando nell’attività che il difensore d’ufficio è tenuto ex lege ad espletare per il recupero dei propri crediti professionali, non può rientrare nel regime di esenzione, con conseguenti oneri a carico dell’erario, per mancanza di espressa previsione normativa e dovrà rientrare, in qualità di spesa inerente l’attività di notifica richiesta al competente Ufficio NEP, nell’ammontare del credito professionale vantato dal difensore stesso all’atto della sua riscossione da parte del debitore/cliente.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Antonio Lessiani

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