Reddito di ultima istanza maggio 2020, modalità di accesso bonus.

Care Colleghe e Cari Colleghi
l’art. 13 del D.L 14 agosto 2020 n. 104, ha stabilito i criteri per l’erogazione del bonus di 1.000 euro da emergenza Covid-19, per il mese di maggio, in favore degli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti, secondo i seguenti criteri : 
-coloro che sono stati ammessi al bonus di aprile, non dovranno ripresentare domanda ed il pagamento relativo al mese di maggio avverrà in automatico entro il 19 agosto p.v.;
-negli altri casi, la domanda andrà inviata a Cassa Forense esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposita procedura che verrà attivata nell’area riservata del sito di Cassa Forense, già da oggi.
Ricordo che detto art. 13 del D.L n.104 del 14 agosto 2020 richiama il DM 29.05.2020, che stabilisce :
-che possono presentare istanza i professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano prodotto un reddito professionale non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti; 
-che il bonus è incompatibile con : a) le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, b) il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, c) le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, d) il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e) le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
La graduatoria per le nuove domande verrà formata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, previa verifica del possesso dei requisiti. 
L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione delle coordinate bancarie o postali.  
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale. 
Domande pervenute in forma cartacea o attraverso modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute parimenti inammissibili.
Cordiali saluti
Il Presidente
Antonio Lessiani
counter