Crediti formativi anno 2021.

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Gentili Colleghe e Gentili Colleghi,

il prolungarsi dell’emergenza Covid -19 e il perdurare del divieto di compiere attività congressuali in presenza, per un tempo che ancora oggi non è possibile stabilire, pone nuovamente la questione sulle modalità di assolvimento dell’obbligo di formazione continua per gli avvocati (artt. 11  L. 247/12 - Art. 12 del regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014 e succ. mod.).

Il Consiglio Nazionale Forense con la delibera n. 310 del 2020, che si allega (delibera), pur evidenziando che al pari dell’anno solare 2020 (delibera n. 168/20 CNF) neppure il 2021  sarà conteggiato ai fini del triennio formativo (gli anni solari 2020 e 2021 non devono essere conteggiati ai fini del triennio ma debbono considerarsi anni a sé stanti),  ha tuttavia aumentato il numero di crediti obbligatori da conseguire, anche in considerazione dell’ampia offerta formativa online che nel frattempo è stata approntata, grazie all’utilizzo delle piattaforme digitali.

Quindi per l’assolvimento dell’obbligo formativo nel 2021:

- occorreranno minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forense e deontologia ed etica professionale);

- i crediti potranno essere conseguiti tutti in Formazione a distanza (FAD) superando il limite che da normativa è fissato al 40% annuo;

- i crediti dell’anno 2020 in esubero rispetto ai 5 obbligatoriamente previsti per lo scorso anno, e residuati dalla eventuale compensazione con il triennio precedente, potranno essere tutti imputati al 2021 anche fino alla copertura integrale dei 15 crediti previsti per il prossimo anno.

Cordiali saluti

Il Presidente
Antonio Lessiani

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