Decreto interministeriale 20.12.2021: Rimborso delle spese legali agli imputati assolti

Gentili Colleghe e Colleghi,

allego la nota inviata dal Consiglio Nazionale Forense, relativa al Decreto in oggetto, che prevede la possibilità per gli imputati che siano stati assolti con sentenza passata in giudicato con la formula per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato, di richiedere il rimborso delle spese legali sostenute fino a concorrenza dell’importo massimo di €10.500,00.

La norma prevede che il rimborso possa avvenire solo dietro presentazione di fattura del difensore con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine.

A tal proposito il Consiglio Nazionale Forense precisa che :

- non è compito del Consiglio dell’Ordine accertare i requisiti di ammissibilità della domanda, di competenza del solo Ministero;
- il Consiglio dell’Ordine è tenuto al solo rilascio di parere di congruità con riguardo ad importi che sono già stati corrisposti agli avvocati, e può ritenere congruo anche un importo superiore alla soglia “rimborsabile” di € 10.500,00, fermo restando che il rimborso non potrà superare la soglia indicata;
- il parere non può sovrapporsi ad eventuali accordi sul compenso, atteso che, nel perimetro normativo del Decreto, ha la sola funzione di valutare la congruità del compenso in relazione alla attività svolta e fermo restando che il rimborso da parte dello Stato non può superare l’importo di € 10.500,00;
- per il rilascio del parere è dovuto il contributo economico previsto in base ai regolamenti dei COA;
- il parere deve essere chiesto dal difensore che deve documentare l’attività svolta e accompagnare la richiesta da una relazione illustrativa analogamente a quanto viene richiesto nell’ “opinamento” che precede il pagamento del compenso.

A tali criteri quindi lo scrivente COA si atterrà.

Cordiali saluti

Il Presidente
Antonio Lessiani

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