Liquidazione spese legali: rispetto tariffe vigenti e criteri di liquidazione.

Gentili Colleghe e Colleghi, 

il COA di Teramo intende assicurare il rispetto da parte dei Giudici, nella liquidazione delle spese legali in favore degli avvocati, del canone di congruità e adeguatezza al valore ed al pregio della prestazione professionale resa dal professionista.

L’Ordine Professionale non ritiene infatti ammissibili liquidazioni non conformi alle tariffe professionali vigenti (D.M. 147/2022) o addirittura immotivatamente al di sotto dei minimi tariffari. 

Anche al fine di evitare il ricorso, da parte dei singoli colleghi interessati, agli specifici e pur doverosi mezzi di impugnazione consentiti, il COA intende farsi istituzionalmente carico di rappresentare e sottolineare ai competenti uffici che:

1) la tariffa professionale vigente (dapprima art. 4 D.M. 55/2014 e quindi D.M. 147/2022) impone al Giudice di tener sempre conto, nell’esercizio del suo potere discrezionale di liquidazione tra valori minimi e massimi di tariffa, di una serie di criteri quali, tra gli altri,  le caratteristiche, il pregio dell’attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, etc.; sicchè anche una liquidazione pur all'interno dei valori di tariffa (tra minimo e massimo) può essere incongrua rispetto al caso specifico ed al valore ed al pregio della prestazione liquidata;

2) ove il Giudice si discosti dai valori minimi o massimi di tariffa, è tenuto a offrire specifica motivazione, oggetto di possibile gravame;

3) è tuttora vigente presso il nostro Tribunale il protocollo sottoscritto con lo scrivente COA in data 3 giugno 2022, che si allega per comodità espositiva, per la liquidazione delle prestazioni ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale che, nel prevedere una significativa revisione in aumento dei compensi rispetto a quelli riportati nel precedente protocollo sottoscritto in data 9.1.2015, stabilisce che, salvi i casi particolari ivi previsti e le conseguenti variazioni in diminuzione o aumento, è stabilita di norma l’applicazione dei valori medi di tariffa (CFR punto 15 della tabella allegata al protocollo), senza diminuzione alcuna.

Per tali ragioni, il COA di Teramo, in persona del sottoscritto e di ciascun consigliere, è a disposizione di tutti i colleghi che volessero rappresentare, anche in rapporto di riservatezza, liquidazioni giudiziali non conformi, al fine di consentirci di verificare in linea generale il rispetto dei criteri sopra specificati ed assumere, nell’ipotesi negativa, le opportune azioni istituzionalmente consentite a tutela del decoro della figura dell’avvocato e del rispetto dovuto alla classe forense.

Cordiali saluti

Il Presidente
Antonio Lessiani

 

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