Responsabilita' in solido dell'avvocato e della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato per il pagamento dei diritti di copia.

Gentili Colleghe e Colleghi,

allego la delibera, che il COA di Teramo condivide e fa propria, assunta dall'Organismo Congressuale Forense riguardante la circolare del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2024 in merito all'applicabilità della riscossione forzosa in solido nei confronti dell’imputato e del difensore dei diritti di copia di cui dell'art. 272 DPR n. 115/2022 nel caso in cui il difensore dell'imputato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato non abbia depositato copia cartacea ai sensi dell'art. 164 disp. att. al CPP dell’atto di impugnazione depositato telematicamente (trasmesso via PEC o con deposito su Portale).

L'Organismo Congressuale Forense chiede che venga chiarita l'inapplicabilità della riscossione forzosa, in solido con l'imputato, al difensore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.

Cordiali saluti

Il Presidente
Antonio Lessiani

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