Gli Uffici del Giudice di Pace di Teramo hanno lamentato che, a causa del mancato ritiro dei fascicoli da parte degli Avvocati, non è possibile recuperare spazi divenuti indispensabili per la razionalizzazione e riorganizzazione del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2961 c. c. i Cancellieri hanno un limite triennale per la conservazione degli atti, decorso il quale è legalmente possibile procedere al loro smaltimento.
Si invitano gli Iscitti a provvedere con sollecitudine e soprattutto con cadenza periodica al ritiro dei fascicoli di parte.