Indicazioni per una corretta informazione sull'attività professionale

Il Consiglio dell’Ordine, al quale compete la responsabilità di verificare il rispetto da parte dei Colleghi delle norme deontologiche anche a riguardo delle comunicazioni con le quali viene dagli stessi fornita informazione sull’attività professionale anche tramite internet, ritiene opportuno offrire a tutti gli iscritti alcune indicazioni sulle modalità e sui limiti di utilizzazione degli strumenti di comunicazione disciplinati dagli articoli 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense, allo scopo di uniformare i comportamenti degli appartenenti alla nostra attività professionale nell’interesse dello svolgimento della concorrenza nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza e dei limiti imposti, in generale, dall’articolo 5 dello stesso Codice e ciò sotto un duplice profilo: i contenuti dell’informazione e i modi dell’informazione.

I CONTENUTI DELL’INFORMAZIONE

           L’informazione professionale da parte dell’Avvocato, a prescindere da quale sia il mezzo utilizzato, dovrà avere per oggetto i dati relativi alla personalità professionale dell’Avvocato ed alla organizzazione professionale dello studio così come indicati dall’art. 17 bis del Codice Deontologico, e dovrà essere improntata a concisione, precisione, sobrietà e serietà, avendo cura di evitare espressioni di carattere generico e polivalente, ovvero auto celebrative ed enfatiche, tipiche della esaltazione dei prodotti e dei servizi delle attività di impresa. Ciò significa che non si dovranno vantare elementi estrinseci alla attività professionale, quali le caratteristiche esteriori dell’ambiente ove ha sede lo studio e la sua consistenza; quanto ai collaboratori, si dovrà indicare il loro numero e se si vuole anche le loro generalità, evitando quindi l’utilizzo di espressioni generiche del tipo “numerosi collaboratori”, “qualificati collaboratori” o “numerosi associati” e simili.
Quanto ai titoli accademici si ricorda che l’art. 21 comma terzo del Codice, precisa che l’Avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se docente universitario di materie giuridiche; per tale motivo è necessario specificare la qualifica, la materia d’insegnamento, l’Università e la facoltà. Ciò comporta  la possibilità di spendere tale titolo accademico solo da parte di coloro che sono docenti presso Università statali o a queste equiparate, mentre nessun titolo potrà essere utilizzato da chi sia docente in Università private a maggior ragione se trattasi di Università telematiche. Occorre altresì indicare l’esatta qualifica attribuita all’Avvocato nell’ordinamento universitario, come: professore ordinario, professore associato, ricercatore confermato, professore a contratto, tenendo presente che la condizione di docente deve essere attuale, e che, nel caso di posizioni non stabilizzate e non strutturate nell’ordinamento universitario, non è consentito indicare una condizione riferita al passato, come già professore a contratto o simili.
Naturalmente il titolo accademico, se corrispondente a posizione di ruolo, potrà essere indicato anche nel caso di docente in stato di quiescenza o cessato dal servizio. Si dovrà indicare l’Università con la quale si hanno rapporti, senza che sia possibile fare riferimenti generici a prestigiose sedi universitarie o simili.
I settori di prevalente esercizio dell’attività professionale dovranno essere indicati senza l’utilizzo di termini quali “specializzazione” o “specializzato”, ma solo come oggettivamente prevalenti nei quali l’Avvocato ha maturato maggiore esperienza avuto riguardo al numero delle pratiche trattate.
E’ consentita l’indicazione di studi professionali con i quali si intrattengono rapporti di collaborazione, avendo cura di assicurarsi il consenso degli studi indicati.
I dati relativi all’attività professionale dovranno essere indicati nella loro obiettività, evitando forme di pubblicità comparativa, giudizi e valutazioni elogiative anche se provenienti da terzi, tanto degli avvocati quanto dell’attività svolta e dei risultati che si assume essere stati conseguiti.
Dovranno essere evitati i riferimenti ad attività collaterali a quella forense, pur se con questa compatibili ovvero a condizioni personali quali ad esempio lo svolgimento, attuale o pregresso, di cariche in enti pubblici o privati, di incarichi politici o amministrativi e di funzioni giurisdizionali anche onorarie e più in generale il riferimento a condizioni personali tali da costituire un motivo di collegamento o affinità con particolari categorie di potenziali utenti.
La comunicazione promozionale dell’Avvocato deve essere caratterizzata da specificità, evitando di creare “suggestioni” estranee alla attività professionale, finalizzate alla acquisizione della clientela e tali da alterare il corretto svolgimento della concorrenza, e quindi con l’esclusione di ogni forma di accaparramento della clientela  nei confronti di un pubblico indefinito di potenziali clienti, vietato dall’art. 19 del Codice.
Si consiglia, altresì, di usare particolare cautela nel prospettare le condizioni economiche degli incarichi professionali in quanto se da una parte non si vuol negare che la competizione degli appartenenti al mondo forense implichi anche questo tipo di confronti, soprattutto alla luce delle ultime modifiche introdotte in tema di liberalizzazioni, dall’altra occorre non infrangere il principio di esercizio della professione secondo decoro e dignità  ponendo la concorrenza quindi esclusivamente su di un piano commerciale cosa questa che pregiudicherebbe irrimediabilmente la qualità delle prestazioni, dovendosi presumere che ad un compenso di gran lunga inferiore alla media del mercato corrisponda quasi con assoluta certezza un corrispondente impegno inferiore, con discredito ridondante su tutta la categoria.
Le stesse considerazioni valgono per le offerte di servizi on-line, che escludendo, almeno nel momento iniziale, il contatto con il cliente e quindi svalutando l’elemento fiduciario e personale proprio del rapporto professionale, potrebbero configurare un modo di acquisizione indiscriminata e quindi accaparramento di clientela.
E’ consentita l’indicazione di pubblicazioni giuridiche delle quali l’avvocato sia autore o coautore, e di opere collettanee. In ogni caso si dovrà indicare anche l’editore e l’anno della pubblicazione.

I MODI DELL’INFORMAZIONE

           L’Avvocato deve conformare ogni tipo di comunicazione e quindi anche quella informatica, a sobrietà e serietà. Si suggerisce quindi di evitare  la realizzazione di un sito internet inerente la propria attività professionale con tutte quelle caratteristiche tipiche dell’informazione commerciale.
Si ritiene conforme a quanto dettato dal Codice la pubblicazioni di fotografie dello studio, degli Avvocati e dei loro collaboratori evitando, naturalmente, atteggiamenti non consoni al decoro ed alla dignità che l’Avvocato deve comunque mantenere in situazioni pubbliche.
Assolutamente da evitare che le pagine del sito web contengano links o richiami ad immagini pubblicitarie commerciali sia in maniera diretta sia tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Si ricorda, altresì, che l’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a se, allo studio legale associato o alla società di Avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine della forma e del contenuto in cui è espresso (cfr. Parere C.N.F. 14-01-2011, n. 10). Il professionista è naturalmente responsabile del contenuto del sito.
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti invitiamo i Colleghi ad attenersi alle indicazioni di cui sopra con l’avvertimento che eventuali inadempienze potranno giustificare l’esercizio dei poteri disciplinari cui il Consiglio è preposto per legge.

 

 

counter