Assemblea straordinaria - sciopero bianco

Gent.mi Colleghi,

l’Assemblea Straordinaria degli Avvocati convocata in data odierna ha deliberato di aderire allo “sciopero bianco” indetto dall’O.U.A. – Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – dal 15 maggio al 16 giugno 2012, con le modalità già note e che comunque a seguire vengono riepilogate:


Non curare personalmente la verbalizzazione nelle cause civili ma richiedere
al Giudice autorizzazione a dettare le proprie deduzioni in udienza (art. 84 co.
3 disp. att. c.p.c.), chiedendo che la verbalizzazione sia effettuata dal
Cancelliere a ciò appositamente designato (art. 57 c.p.c.), o personalmente
dal Giudice;
- non curare la stesura di atti o provvedimenti di competenza e/o a
sottoscrizione del Magistrato o del Cancelliere, in particolare evitando di
redigerne e/o di predisporne il testo;
- chiedere il puntuale e rigoroso rispetto delle norme di procedura che
disciplinano la trattazione delle udienze, pretendendo in particolare che
l’udienza di fronte al Giudice Istruttore si svolga in forma non pubblica
(art. 84 disp. att. c.p.c.) e con le modalità previste, e quindi con chiamata
singola e solo alla presenza delle parti e dei loro difensori;
- chiedere (anche tramite il competente Consiglio dell’Ordine) in ossequio
all’art. 83 disp. att. c.p.c., che i Giudici fissino preventivamente all’inizio
dell’udienza l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a
quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e negli altri casi di legge;
- non fornire strumenti, materiale cartaceo o di cancelleria di sorta agli
Uffici Giudiziari, neppure se richiesto, né al momento dell’iscrizione a
ruolo della causa né durante lo svolgimento della stessa;
- non sostituirsi ai commessi e/o al personale di cancelleria per lo
svolgimento di alcuna attività e in particolare non curare personalmente
né tramite propri incaricati il prelievo dei fascicoli dalle Cancellerie e
l’effettuazione delle fotocopie, pretendendo invece che queste gli vengano
rilasciate dalla Cancelleria nei termini previsti, e comunque in tempi
idonei a non costituire ostacolo allo svolgimento del mandato difensivo,
dietro pagamento dei relativi diritti (art. 58 c.p.c.), segnalando eventuali
inadempimenti occorsi al Consiglio dell’Ordine e, ove occorra, alla
Procura;
- non prendere visione di provvedimenti adottati dal Giudice, pretendendo
che gli stessi gli vengano comunicati come per legge a mezzo Ufficiale
Giudiziario o forma equivalente;
- pretendere dagli Ufficiali Giudiziari il rilascio di idonea ricevuta all’atto
della richiesta e del pagamento di notifiche, pignoramenti, ecc.

counter