A seguito dell’entrata in vigore della legge 17 dicembre 2012 n. 221, dal 18 FEBBRAIO c.a., per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai Tribunali e Corti di Appello, tutte le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi e comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo PEC, che non hanno provveduto ad istituire e comunicare al Consiglio dell’Ordine il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario.
Si invitano quindi i Colleghi che ancora non hanno provveduto ad istituire e comunicare al Consiglio dell’Ordine il predetto indirizzo a farlo tempestivamente onde evitare le conseguenze sopra indicate.