Formazione Continua: Legge 31 dicembre 2012, N. 247 - Art. 11

La nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ha introdotto modifiche anche alla Formazione Continua degli Avvocati a partire dal 2 febbraio 2013.

L'articolo 11 (Formazione continua) della Legge 31 dicembre 2012 N. 247 oltre a ribadire come ogni Avvocato abbia l'obbligo di doversi sempre tenere in costante aggiornamento per poter mantenere alta la sua professionalità al servizio della giustizia e della sua clientela, prevede altresì che vengano esonerati dall'obbligo della Formazione continua: i docenti e i ricercatori universitari, coloro i quali siano stati sospesi e non possono quindi esercitare temporaneamente la professione, quelli che fanno parte di organi con funzioni legislative o sono componenti del Parlamento europeo e gli Avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'Albo e dopo il compimento del sessantesimo anno di età.

 

counter